Il disegno di legge (ddl) delega sulle professioni sanitarie è in aula alla Camera dei Deputati. Il 7 ottobre la Commissione Affari sociali ha dato mandato alla relatrice Marta Schifone di riferire favorevolmente, e il 12 ottobre si è svolta la discussione generale sul ddl A.C. 2700-A.
Tra le novità principali c'è la modifica della responsabilità penale e civile degli infermieri. La non punibilità per negligenza e imprudenza viene estesa ai casi diversi dalla colpa grave, mentre oggi l'articolo 590-sexies del codice penale esclude la punibilità solo in caso di imperizia e solo se il professionista ha seguito le raccomandazioni previste dalla legge Gelli-Bianco (legge 24/2017).
Le buone pratiche clinico-assistenziali vengono equiparate alle linee guida, mentre finora erano considerate solo in assenza delle linee guida stesse. Il ddl prevede anche che le carenze di personale contino nel giudizio sulla colpa, se il professionista non poteva evitarle. Il ddl elenca i fattori che il giudice valuterà per accertare la colpa e il suo grado, come il turno scoperto, la mancanza di materiale e il ruolo del professionista nell'équipe.
L'articolo 8 modifica la legge 24/2017, confermando l'equiparazione tra buone pratiche e linee guida. In caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde solo per dolo o colpa grave. Il Governo avrà sei mesi dall'entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi, con un possibile slittamento di tre mesi. L'articolo 3 prevede criteri per la sicurezza degli operatori e la pianificazione del fabbisogno delle professioni sanitarie. Chi esercita in Italia con titolo estero dovrà iscriversi a un elenco speciale presso l'Ordine e superare una verifica linguistica, fino al 31 dicembre 2029. Infine, l'articolo 4 prevede un sistema nazionale di certificazione delle competenze e una revisione della formazione continua.

