Negli ultimi anni le regole sulla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego sono cambiate in modo significativo. Il riferimento normativo più importante è la Legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto-legge 144/2026, che ha modificato la disciplina introdotta nel 2012.

Questa legge ha superato il divieto assoluto di corrispondere un'indennità economica sostitutiva per le ferie non godute, prevedendo la possibilità di un compenso limitata a specifici casi e condizioni. Il principio generale resta che le ferie devono essere utilizzate durante il rapporto di lavoro e che la monetizzazione rappresenta un'eccezione, applicabile soprattutto alle ferie residue alla cessazione del rapporto.

Questo significa che, sebbene sia possibile ottenere un’indennità per le ferie non godute in determinati casi, il pagamento non è automatico e dipende anche dalle responsabilità dell'amministrazione nell'aver garantito al dipendente la possibilità di fruirne.

La disciplina delle ferie nel pubblico impiego ha subito una modifica significativa con la Legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto-legge 144/2026. Questa normativa ha inciso direttamente sull’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012, eliminando la disposizione che escludeva in modo assoluto la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie, riposi e permessi non fruiti.

La modifica ha quindi superato il divieto introdotto nel 2012, che impediva alle pubbliche amministrazioni di pagare un’indennità compensativa per ferie maturate e non utilizzate alla cessazione del rapporto di lavoro. Con la nuova disciplina, il legislatore ha previsto la possibilità di riconoscere un compenso nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Si tratta di un cambiamento rilevante, ma che non introduce un diritto generalizzato alla monetizzazione delle ferie. Il principio resta quello della fruizione: le ferie devono essere effettivamente godute e non possono essere liberamente convertite in denaro nel corso del rapporto. L’indennità sostitutiva diventa possibile solo alla cessazione del rapporto e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Un infermiere può rinunciare alle ferie e farsi pagare di più?

La risposta è no. Un infermiere non può rinunciare alle ferie per scelta personale e ottenere in cambio una maggiore retribuzione. La normativa e la giurisprudenza sono chiare nel subordinare l’eventuale pagamento delle ferie non godute a condizioni specifiche e non alla volontà del dipendente.

L’impossibilità di utilizzare le ferie deve derivare da esigenze organizzative dell’azienda sanitaria e non da una scelta autonoma del lavoratore. Questo principio tutela il diritto al riposo, considerato irrinunciabile anche nel pubblico impiego.

Le ferie hanno una funzione di tutela della salute e del benessere del lavoratore, non possono essere liberamente convertite in denaro durante il rapporto di lavoro e il pagamento può avvenire solo alla cessazione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.

L’azienda è obbligata a fare prendere le ferie?

Sì, l’amministrazione ha l’obbligo di garantire concretamente al dipendente la possibilità di fruire delle ferie spettanti.

Nel Servizio sanitario nazionale questo principio assume particolare importanza, considerando le carenze di personale e le esigenze di continuità assistenziale. Tuttavia, la necessità di garantire il servizio non può trasformarsi in una sistematica compressione del diritto alle ferie.

L’azienda non è obbligata ad accogliere ogni richiesta di ferie secondo le preferenze del dipendente, ma deve organizzare il servizio in modo da consentirne l’esercizio. In caso di impossibilità temporanea, come periodi di emergenza o assenze contemporanee di personale, le ferie possono essere rinviate, ma devono essere successivamente concesse.

Quando le ferie rischiano di non essere utilizzate entro i termini, l’amministrazione ha l’obbligo di invitare formalmente il lavoratore a utilizzarle e di informarlo delle conseguenze della mancata fruizione.

Le ferie residue si possono far pagare alla pensione?

Il pagamento delle ferie residue alla pensione, alle dimissioni o alla cessazione del rapporto non scatta automaticamente. Il diritto all’indennità sostitutiva dipende dalle circostanze che hanno impedito l’utilizzo delle ferie.

La differenza fondamentale è tra le ferie accumulate perché le richieste del lavoratore sono state rinviate o negate per esigenze organizzative e quelle non utilizzate per una scelta consapevole del dipendente.

Nel primo caso, l’indennità sostitutiva può essere dovuta, perché il lavoratore non ha potuto esercitare il diritto per cause indipendenti dalla propria volontà. Nel secondo caso, se il dipendente, pur avendo la possibilità concreta di fruire delle ferie, sceglie di non farlo, la legge esclude il diritto all’indennità.

L’onere della prova spetta all’amministrazione, che deve dimostrare le circostanze che hanno impedito l’utilizzo delle ferie.

Fonti