La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 833/1978, nella parte in cui non prevedeva la presenza obbligatoria di un difensore durante il procedimento di convalida e proroga del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera. La decisione, contenuta nella sentenza n. 157/2026, introduce una modifica significativa nella disciplina del TSO, rafforzando le garanzie del diritto di difesa previste dall'articolo 24 della Costituzione.
Secondo la Consulta, la tutela della persona interessata richiede che il procedimento davanti al giudice tutelare si svolga con la presenza di un difensore. La persona sottoposta a TSO dovrà essere informata della possibilità di nominare un difensore di fiducia; in assenza di nomina, sarà il giudice a designare un difensore d'ufficio. Il legale dovrà essere tempestivamente avvertito per partecipare all'audizione e ricevere la notifica del decreto motivato.
La Corte ha sottolineato che, pur trattandosi di una misura sanitaria e non di una sanzione penale, la natura incisiva del TSO sulla libertà personale rende necessaria la difesa tecnica obbligatoria. La presenza del difensore garantisce infatti una tutela effettiva e indipendente dalle condizioni economiche e sociali della persona interessata.
La pronuncia si inserisce nel solco della sentenza n. 76 del 2025, con la quale la Corte aveva già rafforzato altre garanzie per le persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze con un'ordinanza del dicembre 2025.
Nel riconoscere il necessario equilibrio tra tutela dei diritti e esigenze sanitarie, la Corte ribadisce che il TSO resta una misura sanitaria, fondata sulle valutazioni cliniche dei professionisti coinvolti e sulle esigenze di cura della persona. La professionalità degli operatori sanitari e l'appropriatezza clinica del trattamento mantengono quindi un ruolo centrale nell'attuazione della misura.

